Terni, Bartoli: ”Autovelox illegittimi, depositata sentenza, Prefettura dovrà pagare spese”

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Francesco BartoliMulta annullata e pagamento delle spese a carico della Prefettura di Terni. E’ questo l’esito della sentenza su un ricorso di un automobilista contro una sanzione presa tramite l’autovelox di viale dello Stadio. A renderlo noto è Francesco Bartoli di Confimpresa Umbria, ora candidato a sindaco di Terni per le liste civiche Democrazia diretta e Terni verde.

Il comunicato di Francesco Bartoli:

“Nella giornata di ieri abbiamo ritirato la sentenza n. 384/14 emessa dal Giudice di Pace di Terni Dott. Marco Lotti in riferimento ad uno dei ricorsi presentati contro il provvedimento della Prefettura di Terni che aveva dato parere contrario ad una richiesta di annullamento di una multa tramite autovelox. In questo procedimento era stata richiesta ed effettuata la testimonianza della Comandante della Polizia Stradale.

La lettura di questa sentenza ci ha ripagato di tutto l’impegno di quasi tre anni di battaglie legali, mediatiche e personali contro il Comune di Terni e da ultimo contro la Prefettura, e rappresenta di fatto la pietra tombale dal punto di vista giurisprudenziale sulla vicenda autovelox.

Infatti il giudice di Pace chiarisce definitivamente che sulla base di quanto disposto dalla sentenza della corte di Cassazione n 7872 del 06 aprile 2001,”…il Prefetto nell’adottare il provvedimento che autorizza l’uso di apparecchiature automatiche senza presidio per il rilevamento delle infrazioni ai limiti di velocità, non può farlo se non in presenza dei requisiti di legge, …e quindi è obbligatorio il preventivo e puntuale accertamento della presenza nella strada considerata di tutti gli specifici elementi strutturali descritti nell’art 4 del DL 20 giugno 2002 n. 121, (strada a carreggiate indipendenti separate da spartitraffico ciascuna con almeno due corsie di marcia ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate, con apposite aree esterne alla carreggiata per la sosta) senza possibilità di interpretazione estensiva. … Quindi la possibilità da parte del Prefetto di inserire nell’apposito elenco una strada urbana è condizionata alla verifica puntuale della presenza di tutte queste caratteristiche senza le quali la strada non potrebbe essere classificata ‘strada urbana di scorrimento'”.

In questa sentenza il Giudice di Pace di Terni conclude pertanto che “Il provvedimento adottato dal Prefetto (di Terni ndr) risultava quindi illegittimo e doveva essere disapplicato, con conseguente illegittimo accertamento della violazione dei limiti di velocità operata mediante l’uso di una apparecchiatura non consentita…” ed ancora “.. come deciso dalla Suprema Corte con la più volte citata sentenza … non conferisce al Prefetto il potere di inserire nello specifico elenco una strada, facendo uso di criteri diversi da quelli previsti per dall’Art.2 comma 3 del codice della strada ed ove il Prefetto ecceda da tali limiti segnati dal CdS il giudice ordinario può disapplicare in via incidentale l’atto o il provvedimento amministrativo”.

Nella sentenza vengono altresì riportate le dichiarazioni della dott.ssa Grenga comandante della Polizia Stradale che dichiara: “Io ho fatto una relazione su richiesta del Prefetto, datata 13.09.2012, in detta relazione enunciavo come il posizionamento delle apparecchiature per il controllo della velocità richiede, ai sensi della direttiva Maroni, del 2009, una istruttoria preventiva che, nel caso di specie , non risulta agli atti. Concludevo pertanto precisando come l’apparecchiatura era stata istallata e fatta funzionare non in aderenza ai principi normativi. Dopo tale relazione mi sono stati richiesti ulteriori accertamenti e le conclusioni sono state sempre le stesse. L’apparecchiatura per il controllo della velocità su viale dello stadio è stata posizionata nel novembre 2011 dopo il decreto Maroni”.

Il Giudice di Pace quindi nella sentenza conclude “..su Viale dello Stadio l’apparecchiatura per il controllo della velocità sia stata installata e fatta funzionare come ha riferito il teste (particolarmente qualificato) senza rispettare la c.d. Direttiva Maroni, … nel tratto di strada in questione posizionato all’interno di un centro abitato, non era possibile l’installazione ed il funzionamento dell’autovelox in quanto non sono state rispettate le condizioni di detta Direttiva … Conseguentemente il decreto n.13027/2004 del Prefetto di Terni, sostituito dal decreto n 2026 /07/4387/2007, sostituito da ultimo dal decreto n 19740 del 31 maggio 2011 , devono ritenersi illegittimi e come tali devono essere tutti disapplicati con conseguente accoglimento dell’opposizione ed annullamento dell’ordinanza – ingiunzione impugnata, atteso l’illegittimo accertamento della violazione del limite della velocità operato mediante l’uso di una apparecchiatura automatica e come tale non consentita …. Non si rende necessaria una ulteriore attività istruttoria , alla luce di quanto riferito dalla dirigente della Polizia Stradale”.

Questa la sentenza che non lascia possibilità alcuna di appello, se non di tipo strumentale e dilatorio sia alla Prefettura sia al Comune di Terni. Infine il Giudice di Pace di Terni considerata la rilevanza dell’illegittimità dell’azione amministrativa operata dalla Prefettura di Terni ha condannato la stessa al pagamento delle spese “.. Condanna l’UTG di Terni al pagamento delle spese, liquidate in euro 37,00″.

Questa cari signori è la nostra vittoria più grande perché uno dei motivi per cui tante persone inizialmente hanno pagato le multe e non hanno fatto ricorso al giudice di Pace era per il fatto di dover pagare le spese di 37 euro previste per il procedimento a fronte di multe che a volte erano di 50 euro.

Questa sentenza ci consente ora di sostenere chiunque gratuitamente come sempre abbiamo fatto, con un patrocinio legale gratuito tramite Confimpresa Umbria ed arrivare all’annullamento delle multe senza alcuna spesa per il ricorrente. Una vera disfatta giudiziaria per il Comune e la Prefettura.

Rivolgiamo con l’occasione un appello all’attuale Prefetto in carica che non è responsabile delle decisioni prese fin qui dai suoi predecessori e dirigenti (in particolare la Dott.ssa Mignozzetti che ha rigettato i nostri ricorsi), ma che con questa sentenza che è a lui notificata, non potrà esimersi dal compiere atti o decisioni ormai improcrastinabili.

Al Prefetto chiediamo di sanare l’accertata illegittimità del decreto Prefettizio n.13027/2004 del Prefetto di Terni, sostituito dal decreto n 2026 /07/4387/2007, sostituito da ultimo dal decreto n 19740 del 31 maggio 2011, emettendo un provvedimento in autotutela che di fatto imponga al Comune di Terni la disattivazione degli autovelox.

Comunichiamo che come stiamo facendo da tempo da oggi ancora con più convinzione i ricorsi contro le multe da autovelox saranno indirizzati unicamente alla Prefettura che non potrà esimersi dall’accoglierli in prima istanza. In considerazione del fatto che le udienze dei primi appelli del Comune di Terni presso il tribunale Civile di Terni sono attesi per il mese di giugno, chiediamo un parere ufficiale immediato del Prefetto di Terni su tutta la vicenda”.

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