Palazzo Spada non molla: ”Gli autovelox di via Alfonsine e viale dello Stadio sono regolari”
“Occorre, in via preliminare – è la premessa dell’amministrazione comunale – riaffermare che l’utilizzo dei dispositivi fissi di rilevamento del superamento dei limiti di velocità attiene principalmente a contrastare e, se possibile, impedire la verificazione di incidenti stradali ove, è ben noto, il fattore velocità è una componente significativa nella verificazione dei sinistri, determinando conseguenze rilevanti sui conducenti, sui trasportati e sui veicoli”.
“E’ chiara, quindi, la finalità primaria dell’utilizzo di detti dispositivi, attraverso un’azione sistematica preventiva e repressiva, orientata a contrastare efficacemente condotte di guida non rispettose dei limiti di velocità tali da costituire pericolo per la sicurezza stradale”.
In merito alle critiche espresse dall’Automobile club di Terni l’amministrazione comunale ha argomentato così: “Quanto alla dichiarazione di presunta irregolarità del posizionamento di tali dispositivi su strade che non sarebbero caratterizzati da elementi specializzanti, l’Ente, diversamente da quanto sostenuto dai rappresentanti dell’ACI, ha provveduto alla relativa installazione su Viale Alfonsine e su di un tratto in Viale dello Stadio, conformemente a quanto stabilito dall’art.4, comma 1, secondo periodo, del D.L. n.121/2002, convertito nella Legge 168/2002, che consente l’installazione e l’utilizzazione sulle strade ovvero su tratti di esse , di cui all’art.2, comma 2, lettere C e D, del D.L.vo 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), individuati con apposito decreto prefettizio”.
“Il Prefetto di Terni, con proprio decreto n. 13027 del 14/7/2004, ha ricompreso fra le strade urbane di scorrimento, di cui alla lettera D, del comma 2, dell’art.2, del citato D.L.vo n.285/1992, ricadenti nell’ambito del territorio comunale di Terni, Viale Alfonsine (in entrambe le direzioni di marcia) e Viale dello Stadio (limitatamente al tratto compreso da Via Leopardi a Viale Borzacchini, in entrambe le direzioni di marcia). Detta individuazione, conformemente a quanto previsto dal comma 2, dell’art.4, del D.L. 121/2002, convertito nella Legge 168/2002 e dalla circolare del Ministro dell’Interno del 14/8/2009, ha tenuto conto del tasso di incidentalità , delle condizioni strutturali, plano altimetrico e di traffico ed è stata supportata , oltre che dai pareri dell’Ente proprietario della strada, soprattutto da una valutazione tecnica, in esecuzione a quanto previsto dalla normativa di rango primario sopra evidenziata, della Sezione di Polizia stradale di Terni, che ha determinato la conformità dei citati tratti di strade alla fattispecie di cui all’ art.4, comma 2, del già citato D.L. n.121/2002”.
“Nel successivo decreto prefettizio n.2026/07/4387/04 del 15/5/2007 venivano riconfermati gli stessi tratti di strade del precedente, abrogato decreto. Lo stesso dicasi per l’attuale decreto n.19740 del 26/5/2011. Segno, quindi, che Viale Alfonsine, in entrambe le direzioni di marcia ed il tratto di Viale dello Stadio (compreso tra Viale Leopardi e Viale Borzacchini, in entrambe le direzioni di marcia) hanno le caratteristiche di strade urbane di scorrimento e, pertanto, su dette strade possono essere installati i dispositivi fissi di rilevamento del superamento dei limiti di velocità, con contestazione della violazione differita”.
“Relativamente, invece, alla possibilità di taratura dei predetti dispositivi superiore a quella attuata dall’Ente, tale facoltà è decisamente esclusa dalla legge e, qualora adottata, come indicato erroneamente dai rappresentanti dell’ACI, configurerebbe una palese violazione di legge con conseguenti responsabilità, non solo di natura amministrativa e contabile, ma anche di rilevanza penale. Infatti, l’art.142 del Nuovo Codice della Strada, ai commi 7, 8, 9, e 9 bis prevede quattro fasce sanzionatorie, con diverse e, chiaramente, progressive sanzioni amministrative pecuniarie (ed accessorie), in relazione alla velocità rilevata dalle apparecchiature e verbalizzata. In particolare, per ciò che interessa, il comma 7 prevede la sanzione amministrative pecuniaria da euro 39 a euro 159 a carico di chiunque superi la velocità massima consentita (nelle fattispecie in esame 50 Km/h) di non oltre 10 Km/h”.
“Come noto, la taratura dei due dispositivi è stata determinata in 56 Km/h per il fatto che : la riduzione del 5% o di 5 Km/h è fissata dall’ art. 345, comma 2, secondo periodo, del DPR n.495/1992 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e non, come sostiene erroneamente l’ACI , dalla direttiva Maroni un’eventuale, diversa, superiore taratura, come indicato dall’ACI, annullerebbe di fatto, la violazione (e quindi la relativa sanzione) della prima fascia in precedenza indicata che rimane, comunque, una violazione ad una specifica norma di legge, configurando, se attuata, una palese trasgressione ad una precisa disposizione normativa”.
“Si ritiene di dover precisare che, relativamente alle violazioni accertate e notificate al 10/2/2012 (pari a 23.723), sono stati presentati soltanto 74 ricorsi, pari allo 0,31% e si ha notizia, ma non ancora la disponibilità dei relativi atti, di 3 decisioni della magistratura ordinaria adita di rigetto dei corrispondenti gravami presentati”.