Terni, Liberati: ”Stop ad amicizie su social di magistrati con avvocati e politici”
Il comunicato di Andrea Liberati:
“Recentemente abbiamo ricordato come ‘il giudice vada a cena da solo’, riprendendo un articolo quanto mai attuale del prof. Carlo Federico Grosso sulla necessaria prudenza che deve informare ogni magistrato nelle frequentazioni sue proprie.
Oggi affrontiamo un altro tema, non meno rilevante: alcune condotte virtuali dei magistrati possono mettere in discussione i principi di terzietà, neutralità e oggettività del giudice, con effetti anche sull’immagine complessiva dell’Ordine giudiziario.
In questo senso non pochi cittadini valutano l’incongruità della presenza sui social network di magistrati con attestata “amicizia” nei confronti di avvocati che operano nello stesso distretto, magari proprio nello stesso Tribunale, nonché con i politici, senatori, deputati, consiglieri regionali, comunali e segretari di partito che siano. Tale problema sussiste anche in Umbria.
In America questa criticità è emersa anni fa, con la Florida che ha sollevato per prima il caso: il Comitato per l’Etica giudiziaria della Corte Suprema statale ha infatti stabilito che i magistrati non possono manifestare “amicizia” nei confronti di avvocati. A iniziare dal Sunshine State, chi l’ha fatto, ha poi dovuto procedere alla rimozione dell’amicizia, rendendosi unfriend, a pena di sanzioni, http://www.jud6.org/LegalCommunity/LegalPractice/opinions/jeacopinions/2009/2009-20.html
E questa è l’asciutta risposta del Comitato alla domanda sulle possibili relazioni virtuali dei giudici:
Whether a judge may add lawyers who may appear before the judge as “friends” on a social networking site, and permit such lawyers to add the judge as their “friend”.
ANSWER: No.
Senza volare negli Stati Uniti, basterebbe comunque rileggersi il Codice Etico della Magistratura italiana per comprendere come l’indipendenza del giudice –tema che ha profondamente a che fare col suo stesso prestigio- sia difesa anche qui in termini molto puntuali. Sta ai capi degli uffici giudiziari sensibilizzare dunque i magistrati, inverando le prescrizioni del predetto Codice.
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II. Indipendenza, imparzialità, correttezza
Art. 8 – L’indipendenza del magistrato
Il magistrato garantisce e difende, all’esterno e all’interno dell’ordine giudiziario, l’indipendente esercizio delle proprie funzioni e mantiene una immagine di imparzialità e di indipendenza. Nell’espletamento delle funzioni elettive in organi di autogoverno, centrale o periferico, opera senza vincolo di mandato rispetto all’elettorato e ai gruppi associativi.
Evita qualsiasi coinvolgimento in centri di potere partitici o affaristici che possano condizionare l’esercizio delle sue funzioni o comunque appannarne l’immagine.
Non permette che le relazioni dei suoi prossimi congiunti influenzino impropriamente il suo operato professionale (…).
In particolare, fermo il regime delle ineleggibilità e delle incompatibilità stabilite dalle normative in materia, nel territorio dove esercita la funzione giudiziaria il magistrato evita di accettare candidature e di assumere incarichi politico–amministrativi negli enti locali.
Art. 9 – L’imparzialità del magistrato (III capoverso)
(…) Assicura inoltre che nell’esercizio delle funzioni la sua immagine di imparzialità sia sempre pienamente garantita. A tal fine valuta con il massimo rigore la ricorrenza di situazioni di possibile astensione per gravi ragioni di opportunità (…)”.