La Provincia di Terni è in guai finanziari e si fa concreta la possibilità del commissariamento. Questa mattina il presidente dell’ente, Leopoldo di Girolamo, ha infatti inviato al prefetto di Terni una lettera, predisposta con il vice presidente Giampiero Lattanzi, con la quale si comunica che “l’ente non è ancora in grado di produrre uno schema di bilancio completo di previsione 2015 entro il termine di legge fissato al 30 settembre”.
Le motivazioni spiegate nella lettera fanno riferimento alla persistenza di “importanti incertezze circa l’attuazione della legge 56/2014 (Delrio, ndr) e della legge regionale 10/2015”. Nella lettera si sottolinea poi che “non è ancora stato eseguito l’accordo Stato-Regioni relativo al finanziamento dei centri per l’impiego e non è stato ancora approvato il decreto ministeriale di cui all’art. 7, comma 9-quinquies del decreto legge 78/2015, come modificato dalla legge di conversione 125/2015 che definisce le somme che le Regioni sono tenute a versare per le spese sostenute dalle Province per l’esercizio delle funzioni non fondamentali, oggetto di riordino. Non è stato infine approvato il decreto di ripartizione del contributo di cui all’art. 8, comma 13-ter dello stesso decreto”.
La mancata approvazione di un bilancio di previsione potrebbe portare al commissariamento della Provincia. Date le novità e la portata della recente riforma Del Rio, resta comunque aperto qualunque scenario.
Questo è un passaggio di ciò che prevede la proroga dell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2004:
“La procedura richiamata (posta dal decreto-legge n. 13 del 2002) prevede che, trascorso il termine entro il quale il bilancio di previsione dell’ente locale deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il Prefetto nomini un commissario affinché predisponga d’ufficio lo schema di bilancio per sottoporlo al consiglio.
In tale caso, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Prefetto assegna al Consiglio un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
Spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l’approvazione del bilancio non oltre il termine di 50 giorni dalla scadenza di quello prescritto per l’approvazione del bilancio stesso, nell’ipotesi di cui all’articolo 141, comma 2, del TUEL. Alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell’ente non preveda diversamente”.