Tornano le targhe alterne. Il provvedimento è contenuto nell’ordinanza che il sindaco di Terni ha firmato oggi e sarà in vigore da lunedì prossimo 13 gennaio 2014, fino al 15 aprile 2015. Le odiate targhe alterne sono state adottate dal Comune di Terni per tentare di arginare l’elevato inquinamento dell’aria. Nonostante sia da tutti considerata una misura inefficace, quella della limitazione alla circolazione viene da anni adottata da quasi tutte le città italiane. Palazzo Spada sta anche valutando l’introduzione delle domeniche ecologiche: strade completamente chiuse al traffico per tutta la giornate non lavorativa.
Targhe alterne. Nella giornata di lunedì 13 gennaio potranno circolare solo i veicoli con l’ultimo numero della targa dispari (1-3-5-7-9); mentre nella giornata di martedì 14 gennaio potranno circolare solo i veicoli con l’ultimo numero della targa pari (0-2-4-6-8). Le limitazioni vengono applicate nelle fasce orarie dalle 8.30 alle 12,30 e dalle 15.30 alle 19.30. Salvo sospensioni (che potrebbero arrivare se la qualità dell’aria registrasse miglioramenti), le targhe alterne saranno in vigore per tutti i lunedì e tutti i martedì, fino al 15 aprile.
Chi può circolare. A prescindere dalla targa, potranno circolare circolare senza alcuna limitazione diverse categorie di veicoli e di persone o lavoratori:
a) veicoli ad emissione nulla (veicoli elettrici), a GPL, a METANO, ibridi, bifuel;
b) veicoli dotati di filtro antiparticolato di serie, la cui installazione ed omologazione risulti nella carta di circolazione;
c) veicoli pre-Euro guidati da soggetti portatori di handicap con patente B speciale (ex F) e autoveicoli al servizio di persone invalide muniti del contrassegno di cui all’Art. 381 del DP.R. 16.12.1992, n. 495;
d) autoveicoli Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 ad uso speciale per il soccorso stradale; veicoli Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 adibiti al trasporto pubblico collettivo (autobus), compresi i taxi, gli autoveicoli a noleggio con conducente ed il trasporto collettivo convenzionato di studenti;
e) veicoli pre-Euro delle Forze di Polizia, delle FF.AA., dell’Autorità Giudiziaria, dei VV.F., dei Corpi e Servizi di Polizia Municipale e del Corpo di Polizia Locale; autoveicoli Euro 0 ed Euro 1 del Pronto Soccorso e di Enti Pubblici in servizio di controllo ambientale ed igienico – sanitario;
f) veicoli Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 degli Enti Pubblici in servizio per interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione e Protezione Civile;
g) veicoli Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 delle aziende incaricate della gestione dei servizi pubblici a rete (acqua – luce – gas – telefonia) impiegati per il pronto intervento, la manutenzione straordinaria di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e dell’utenza civile; veicoli Euro 0 ed Euro 1 dei dipendenti delle predette Aziende in servizio di pronta reperibilità, per chiamate d’urgenza, nell’orario di limitazione della circolazione, muniti di certificazione rilasciata dalla Direzione aziendale di appartenenza, attestante l’orario del servizio di reperibilità ed avente validità per il tempo strettamente necessario a percorrere il tragitto casa-lavoro e viceversa.
h) veicoli Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 utilizzati da medici e veterinari in visita urgente comprovata mediante autocertificazione e muniti di apposito contrassegno rilasciato dall’ordine professionale;
i) veicoli Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 utilizzati da medici, veterinari ed operatori socio-sanitari in turno di reperibilità nell’orario di limitazione della circolazione muniti di certificazione, rilasciata dalla struttura sanitaria di appartenenza, attestante l’orario di reperibilità ed avente validità per il tempo strettamente necessario a percorrere il tragitto casa-lavoro e viceversa. Per tali figure professionali le rispettive strutture sanitarie dovranno inviare, a mezzo fax, al Comando Polizia Municipale, possibilmente entro le ore 20.00 del giorno precedente il divieto di circolazione, l’elenco del personale interessato, a firma del Responsabile del Servizio;
j) autoveicoli Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 dei cortei funebri (con autocertificazione valida 120 minuti), veicoli di ditte di onoranze funebri per lo svolgimento delle proprie attività.
k) veicoli Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico, muniti di apposito contrassegno e veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali e scuole;
l) veicoli Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani, allo spazzamento delle strade e veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali di ditte iscritte all’Albo Nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento rifiuti e spurgo pozzi neri o condotti fognari;
m)veicoli Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 degli istituti di vigilanza privata e veicoli adibiti al trasporto di valori e articoli di monopolio a servizio di esercizi commerciali;
n) veicoli Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 del servizio postale;
o) veicoli Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 utilizzati per il trasporto di persone che si rechino presso strutture sanitarie per visite specialistiche, terapie ed analisi programmate, in possesso della relativa certificazione medica e prenotazione riportante giorno e ora della visita;
p) veicoli Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria di appartenenza;
q) veicoli Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 che debbono recarsi alla revisione obbligatoria o collaudo, muniti della documentazione di prenotazione rilasciata dal competente ufficio provinciale della Motorizzazione C.T.C. o dai centri di revisione autorizzati, limitatamente al percorso strettamente necessario e nell’orario indicato;
r) veicoli Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 utilizzati da insegnanti che svolgono attività in più plessi scolastici e che devono spostarsi da una sede all’altra durante l’orario di limitazione della circolazione. In tali circostanze i docenti dovranno essere muniti di certificazione rilasciata dal Dirigente Scolastico di riferimento attestante l’orario di lezione e il tempo strettamente necessario per recarsi da una sede all’altra;
s) macchine operatrici complesse di portata superiore a 35 q.li (autogru, autopompa per calcestruzzo, ecc.), nonché autoveicoli impiegati in agricoltura (trattori, macchine operatrici, ecc.);
s) veicoli catalizzati a benzina (Euro 2-3) e Diesel (Euro 3-4) dei cortei matrimoniali con
autocertificazione valida 90 minuti, redatta su carta libera indicando nome, cognome, data di
nascita, targa auto, nominativo degli sposi e luogo della cerimonia;
t) veicoli catalizzati a benzina (Euro 2-3) e Diesel (Euro 3-4) degli operatori dell’informazione per l’esclusivo espletamento delle loro mansioni, purché muniti di tesserino di riconoscimento;
u) autoveicoli adibiti al trasporto di cose ad uso proprio o ad uso terzi con portata fino a 3,5 t Euro 2-3 benzina ed Euro 3 e 4 diesel immatricolati dopo il 01/01/1997, nonché autoveicoli adibiti al trasporto di cose ad uso proprio o ad uso terzi oltre 3,5 t Euro 2-3 benzina ed Euro 3 e 4 diesel generalmente immatricolati dopo il 01/01/1997, per ragioni inerenti strettamente lo svolgimento delle proprie attività;
v) motocicli e motoveicoli Euro 2 generalmente immatricolati, rispettivamente, dopo il 01.01.2003 e dopo il 17.06.2002
w) autovetture (Benzina Euro 2-3 e Diesel Euro 3-4) con almeno tre persone a bordo (car pooling) se omologati a 4 o più posti, e con almeno 2 persone se omologati a 2 posti;
Chi non può circolare. Per alcune tipologie di veicoli è previsto il blocco assoluto della circolazione tutti i lunedì e tutti i martedì. Questi i veicoli che, a prescindere dalla targa, nei primi due giorni della settimana non potranno circolare negli orari 8,30 – 12,30 e 15,30 – 19,30:
· Autovetture Euro 0 ed Euro 1 a benzina, Autovetture diesel Euro 0 Euro 1 ed Euro 2
· Autoveicoli a benzina e Diesel Euro 0 adibiti a trasporto merci non conformi alle direttive 91/441/CEE, 93/59/CEE, 91/542 StI CEE e generalmente immatricolati per la prima volta antecedentemente al 01/01/1993; Autoveicoli Diesel Euro 1 adibiti a trasporto merci non conformi alle direttive 91/542 CEE, 94/12 CEE, 96/1 CE, 96/44 CE, 96/69 CE, 98/77 CE generalmente immatricolati per la prima volta antecedentemente al 01/01/1997;
· Ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote Euro 0 (non conformi alla direttiva 97/24/CE immatricolati prima del 17/06/1999) ed Euro 1 (ciclomotori non conformi alla direttiva 97/24 CE cap. 5 fase II immatricolati prima del 17/06/02 e motoveicoli non conformi alle direttive 20020/51/CE – fase A e 2003/77/CE rif. 2002/51/CE fase – A immatricolati prima del 01/01/2003).
Sanzioni. Chi non rispetterà l’ordinanza rischierà una multa che va da 84 a 658 euro.
Territorio in cui non si applicano targhe alterne. L’ordinanza riguarda il territorio comunale di Terni, tranne alcune zone non direttamente comprese nella conca ternana: Papigno – Marmore – Piediluco e zone limitrofe; Papigno – Cascata delle Marmore – Collestatte – Torreorsina – San Liberatore; Papigno – Larviano – Miranda – Piefossato; Val di Serra dall’abitato di vocabolo Trevi al confine comunale; Collelicino – La Castagna – Cecalocco – Battiferro; Cesi scalo – Cesi – Poggio Azzuano – Carsulae; Collescipoli – S.P. Collescipolana fino al confine comunale; il tratto ternano del Rato e della E45.
Motivi delle targhe alterne. Nell’ordinanza nel sindaco è scritto: “Dall’analisi dei dati rilevati dalla rete di monitoraggio regionale della qualità dell’aria emerge la necessità di adottare, sull’intero territorio comunale, un complesso di misure atte a favorire la riduzione delle emissioni di PM10”. “Alla data del 31/12/2013 il numero di giorni progressivi di superamento del valore limite per la protezione della salute umana del PM10 (50 =g/m3), registrato a partire dal 01/01/2013 della rete di monitoraggio della qualità dell’aria gestita dal dipartimento provinciale ARPA Umbria di Terni, ha raggiunto quota 63 rispetto ai 35 consentiti dalla legge nell’arco dell’anno solare”. “Visto che alla data del 07/01/2014 i superamenti del valore limite per la protezione della salute umana del PM10 (50 =g/m3) registrati a partire dal 01/01/2014 ha già raggiunto quota 4 e considerato che in questo periodo si determinano con più facilità condizioni meteo-climatiche sfavorevoli alla dispersione in atmosfera degli inquinanti e che nello stesso periodo è più alto l’incremento del carico inquinante dovuto agli impianti di riscaldamento domestico”, l’amministrazione comunale ha ritenuto necessario emanare l’ordinanza. In sostanza l’Amministrazione comunale e il sindaco Leopoldo Di Girolamo, si limitano a prendere atto di quanto detto e scritto in queste settimane da associazioni, partiti politici e quotidiani e adottano le targhe alterne come palliativo.
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