I vigili del fuoco di Terni non possono essere coordinati dai volontari del Soccorso Alpino: è questo il succo della sentenza del Consiglio di Stato dello scorso 10 aprile nella quale è stato accolto un ricorso del sindacato dei vigili del fuoco Conapo e del capo squadra dei vigili del fuoco Orazio Matteucci del comando provinciale di Terni. Lo rende noto lo stesso Conapo che esprime soddisfazione per la sentenza.
Scrive il sindacato dei vigili del fuoco: “Con la sentenza n. 1736 del 10 aprile 2014, in accoglimento dell’appello presentato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco e dalla Prefettura di Terni e sostenuto ‘ad adiuvandum’ in maniera decisiva dal sindacato dei vigili del fuoco Conapo e dal capo squadra dei vigili del fuoco Orazio Matteucci del comando provinciale di Terni, il Consiglio di Stato ha invalidato la sentenza del Tar Umbria – sez. Perugia n. 340 del 2011 che disponeva l’annullamento del protocollo d’intesa 2010 tra la Prefettura di Terni, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Terni ed il responsabile della centrale operativa 118 di Terni per unificare le procedure di intervento del 115 e del 118 in caso di soccorso urgente, nella parte in cui non riconosceva ai volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino il potere di coordinamento dei soccorsi in ambienti montani ed impervi, in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, deducendo che il coordinamento spetta a tale organizzazione di volontariato anche in presenza di Amministrazioni pubbliche, ed in particolare del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il Consiglio di Stato ha quindi ora detto la parola ‘fine’ a questo conflitto di competenze chiarendo definitivamente che i vigili del fuoco non possono essere coordinati dai volontari del Soccorso Alpino, ritenendo quindi pienamente legittimo il protocollo d’intesa redatto presso la Prefettura di Terni”.
“In particolare – prosegue la nota – le decisioni dei giudici di Palazzo Spada hanno posto a fondamento della sentenza la circostanza, rimarcata in giudizio dai legali del Conapo, che ‘le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, della legge n. 74 del 2001 e 80, comma 39, della legge n. 289 del 2002 in tema di coordinamento dei soccorsi, non menzionando le amministrazioni pubbliche nell’ambito di coordinamento del Corpo nazionale di soccorso alpino, appaiono suscettibili di essere interpretate in modo compatibile con la disciplina legislativa concernente i compiti istituzionali spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelli ad esso assegnati in tema di protezione civile’. Così disponendo il Consiglio di Stato ha accolto le nostre tesi e quindi ribaltato quanto era stato affermato dai giudici di primo grado”.
Il segretario generale Conapo Antonio Brizzi commenta: “Ci auguriamo di non dover più assistere a diatribe sulla organizzazione dei soccorsi e dei salvataggi, non è certo di questo che i cittadini hanno bisogno anche se dobbiamo dire che questi problemi scaturiscono dalla mancata presa di responsabilità dei nostri politici. È comunque evidente che gli effetti del pronunciamento del Consiglio di Stato non si limitano alla sola species della ricerca di persone disperse, ma si estendono ad ogni tipologia di soccorso in ambiente impervio, essendo proprio le caratteristiche dell’ambiente l’oggetto della decisione promulgata dal Consiglio di Stato”.
Il rappresentante Conapo di Terni, Andrea Botondi, afferma: “Ciò non intacca la stima che abbiamo nei confronti dei preziosi volontari del soccorso alpino cui riconosciamo indiscussa competenza tecnica nel settore e vero spirito del volontariato, ma non possiamo tollerare che qualcuno al loro interno agisca per sostituirsi allo Stato o che vi siano perdite di tempo e incomprensioni nei momenti di emergenza e soccorso”.
In conclusione il sindacato dichiara: “Accogliamo con soddisfazione la sentenza del Consiglio di Stato relativa al coordinamento dei soccorsi a Terni, con la ferma convinzione che senza l’intervento decisivo del Conapo l’esito sarebbe potuto essere differente, visto che la diatriba si trascinava ormai da circa 10 anni”.